In allegato la circolare del Tribunale di Modena con il seguente testo:
"Si invitano tutti i rappresentanti iscritti ai collegi e ordini in indirizzo nominati CTU nell'ambito di procedimenti civili ad attenersi alla seguente raccomandazione:
- Il CTU, redatta la relazione peritale, depositerà l'originale presso lo sportello n. 2 della cancelleria civile ed invierà copia alle parti costituite per posta elettronica.
L'adempimento richiesto (previsto peraltro dall'art. 173 bis, disp att CPC, in tema di esecuzioni immobiliari) non comporterà oneri a carico del cru e agevolerà contemporaneamente: sia gli avvocati costituiti - che non dovranno chiedere copia della consulenza allo sportello- sia la cancelleria che - oltre ad essere sollevata dall'onere delle copie (se non nei pochi casi in cui il cru inadempiente depositi solo l'originale della consulenza) - non verrà ulteriormente gravata di richieste allo sportello.
Si richiama altresì il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 195 CPC, come modificato dalla Legge 69/2009, per quanto concerne la trasmissione alle parti della relazione del cru, e delle osservazioni dei consulenti di parte, che possono essere effettuate anche per posta elettronica."
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