Con il D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, sono stati definiti le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della Relazione paesaggistica che costituisce la documentazione da presentare a corredo della richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 159 e 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei beni culturali e il paesaggio).
La Relazione paesaggistica, così come prevista dal Decreto, costituisce la base di riferimento essenziale per le valutazioni che devono essere espresse dal Comune in sede di valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere proposte, e dalla Soprintendenza in sede dell'attività di verifica di cui al comma 3 dell'art.159.
Ai sensi dell'art.4, il Decreto è entrato in vigore il 31 luglio 2006 (decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione recita l'art.4), e pertanto tutte le autorizzazioni paesaggistiche che saranno presentate ai Comuni dovranno essere obbligatoriamente corredate dalla Relazione.
Come noto, già con l'Allegato B all'Accordo tra Regione Emilia-Romagna, Ministero per i beni e le attività culturali e Associazione della Autonomie locali del 9 ottobre 2003, erano state fissate alcune indicazioni in merito ai contenuti imprescindibili della Relazione paesaggistica da presentare congiuntamente al progetto dell'intervento che si chiede di realizzare in area tutelata.
Il Decreto in questione perfeziona l'indicazione di tali contenuti, in particolare prevedendo una documentazione di base da allegare ad ogni tipologia di intervento (punto 3) e una documentazione, naturalmente più articolata in considerazione del maggiore impatto paesaggistico, per gli interventi o le opere di grande impegno territoriale (punto 4).
In calce al Decreto, inoltre, viene riportato lo schema della Scheda da utilizzare per la presentazione di richieste di autorizzazione relativa alle opere che possono essere corredate da una Relazione paesaggistica semplificata, in quanto, sulla base della tipologia dell'opera, l'impatto paesaggistico si presume più limitato. Questa modalità di presentazione potrà essere applicata alle tipologie di interventi che saranno oggetto di una esplicita previsione da parte della Regione in accordo con la Direzione regionale del Ministero (art. 3).
Al fine di pervenire a tale individuazione congiunta, la Regione ha attivato un tavolo tecnico al quale partecipano la Direzione regionale, le Soprintendenze e l'Associazione delle Autonomie locali. Tuttavia, data la complessità dell'argomento, per le rilevanti ricadute sull'attività amministrativa svolta dai Comuni in materia di gestione del paesaggio, e la necessità di svolgere gli opportuni approfondimenti tra gli Enti coinvolti, si prevede di perfezionare l'accordo nei prossimi mesi.