Gli intereventi di restauto di beni sottoposti a tutela sono di competenza esclusiva degli architetti.
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 5239/06, ha confermato la piena validità del Regio Decreto 22 ottobre 1925, n. 2537 "Regolamento".
Tale provvedimento, all'art. 52, precisa che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 per l'antichità e belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".
I giudici amministrativi hanno ritenuto che il Citato Regolamento fosse pienamente vigente contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (un ingegnere) che lo riteneva superato in base alle normative comunitarie di emanazione più recente.