Ordine Architetti Modena

SOPRAELEVAZIONE NEL CONDOMINIO

 
La facoltà di sopraelevare concessa dall'art. 1127 del Cod. civ., comma 1, al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale, ove l'ultimo piano appartenga pro diviso a più proprietari, spetta a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante a ciascuna porzione e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1127 Cod. civ., commi 2 e 3. È questo il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, II sezione civile, nella sentenza n. 4258 depositata il 24 febbraio 2006.

Nella decisione in esame la Suprema Corte ha inoltre ribadito che la transazione avente ad oggetto i beni comuni è un negozio di carattere dispositivo, e pertanto per essere validamente conclusa dall'amministratore necessita non dell'autorizzazione della maggioranza dell'assemblea ma del consenso di tutti i condomini.
 
Riferimenti